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(A) che la specifica raccolta di idee e/o pratiche implichi la credenza nel soprannaturale, ovvero la credenza che la realtà si estenda ben oltre il limite della percezione sensoriale; (b) che sussistano idee relative alla natura e posizione dell'uomo nell'universo e alla di lui relazione nei confronti di enti soprannaturali; (c) che le idee siano accolte dagli adepti e richiedano a questi ultimi o li incoraggino ad osservare precise norme e codici di condotta, o a prendere parte a pratiche di significato soprannaturale; (d) che, sebbene non strettamente legati e sostenitori di diverse credenze e pratiche, gli adepti costituiscano comunque un gruppo o gruppi chiaramente identificabili. (Australian Law Journal Reports 57 [1983]: 785)
Più di un giudice in questa causa civile ha preso in considerazione specificamente il fatto che sono state fatte delle aggiunte alle credenze e alle pratiche di Scientology rispetto ai suoi inizi, che Scientology non insiste affinché i suoi adepti abbandonino le altre associazioni religiose, e che nelle pratiche di Scientology esiste un marcato carattere commerciale. La decisione della corte è stata che nessuno di questi fatti costituisce un ostacolo a che Scientology non sia riconosciuta come religione; in realtà, si potrebbero fare simili dichiarazioni di fatto nei riguardi di altre religioni ufficiali in svariati momenti della loro storia.
Per le ragioni addotte in questa analisi, sono dell'opinione che
Scientology sia giustamente considerata una religione, che oltre a possedere
le salienti caratteristiche generali proprie di altre religioni riconosciute,
presenta particolarità sue proprie - come credenze e pratiche distinte
che le conferiscono il carattere di religione a sé stante, piuttosto
di movimento
non-religioso.
Alan W. Black
24 gennaio 1996